Convivenza di fatto

La convivenza di fatto è stata istituita dalla Legge 20.05.2016 n. 76

Ultimo aggiornamento: 16 ottobre 2024, 17:21

Requisiti necessari per la costituzione:

  • Essere maggiorenni
  • Convivere stabilmente con iscrizione anagrafica nello stesso stato di famiglia
  • Avere un legame affettivo stabile
  • Prestarsi reciproca assistenza sia materiale che morale
  • Non essere coniugati, né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
  • Non essere parenti né affini o adottati tra loro

Effetti della dichiarazione I conviventi di fatto:

  • Hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38)
  • In caso di malattia o ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari (comma 39)
  • Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (commi 40 e 41)
  • Diritti inerenti alla casa di abitazione (commi 42, 43, 44 e 45)
  • Successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (comma 44)
  • Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (comma 45)
  • Diritti del convivente nell'attività di impresa (comma 46)
  • Ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (commi 47 e 48)
  • In caso di decesso del convivente, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri previsti per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49)

I sottoscrittori della convivenza possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali sottoscrivendo un "contratto di convivenza" da stipularsi con atto pubblico o con scrittura privata sottoscritta presso un notaio o un avvocato (commi 50, 51, 52, 53, 54).

Diritti non attribuiti

  • Diritti derivanti da successione ereditaria
  • Diritto alla reversibilità pensionistica

Modalità per rendere la dichiarazione La dichiarazione deve essere resa all'ufficio anagrafe del Comune di residenza, che provvederà all'iscrizione nell'apposito registro comunale:

Cessazione del contratto di convivenza

  • Accordo tra le parti (da comunicare all'ufficio anagrafe)
  • Matrimonio o unione civile tra i conviventi o con altra persona
  • Trasferimento di residenza di uno dei conviventi in altro Comune o nello stesso Comune ma con altro indirizzo
  • Morte di uno dei conviventi

 


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