Convivenza di fatto
La convivenza di fatto è stata istituita dalla Legge 20.05.2016 n. 76
Ultimo aggiornamento: 16 ottobre 2024, 17:21
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Requisiti necessari per la costituzione:
- Essere maggiorenni
- Convivere stabilmente con iscrizione anagrafica nello stesso stato di famiglia
- Avere un legame affettivo stabile
- Prestarsi reciproca assistenza sia materiale che morale
- Non essere coniugati, né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
- Non essere parenti né affini o adottati tra loro
Effetti della dichiarazione I conviventi di fatto:
- Hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38)
- In caso di malattia o ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari (comma 39)
- Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (commi 40 e 41)
- Diritti inerenti alla casa di abitazione (commi 42, 43, 44 e 45)
- Successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (comma 44)
- Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (comma 45)
- Diritti del convivente nell'attività di impresa (comma 46)
- Ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (commi 47 e 48)
- In caso di decesso del convivente, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri previsti per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49)
I sottoscrittori della convivenza possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali sottoscrivendo un "contratto di convivenza" da stipularsi con atto pubblico o con scrittura privata sottoscritta presso un notaio o un avvocato (commi 50, 51, 52, 53, 54).
Diritti non attribuiti
- Diritti derivanti da successione ereditaria
- Diritto alla reversibilità pensionistica
Modalità per rendere la dichiarazione La dichiarazione deve essere resa all'ufficio anagrafe del Comune di residenza, che provvederà all'iscrizione nell'apposito registro comunale:
- Presentandosi direttamente all'ufficio anagrafe per la sottoscrizione della dichiarazione davanti all'ufficiale
- Inviando il modello di dichiarazione firmato e corredato da copia della carta d'identità di entrambi i sottoscrittori all'indirizzo mail: protocollo@comune.solbiateolona.va.legalmail.it
(Scarica il modello della Dichiarazione convivenza di fatto )
Cessazione del contratto di convivenza
- Accordo tra le parti (da comunicare all'ufficio anagrafe)
- Matrimonio o unione civile tra i conviventi o con altra persona
- Trasferimento di residenza di uno dei conviventi in altro Comune o nello stesso Comune ma con altro indirizzo
- Morte di uno dei conviventi